due chiacchiere

La disciplina delle invenzioni

Riprendo un discorso che avevo iniziato un paio di settimane fa (sono bravo a fidelizzare i miei lettori, che ne dici?) sulla brevettabilità del software, argomento che a fasi alterne ritorna a far discutere fautori e detrattori. Approfitto di quello che sto imparando ad un corso universitario a cui mi sono iscritto, per affrontare la questione dal punto di vista del diritto, ovvero “cosa dice la legge” in merito delle opere dell’ingegno umano, tra cui ricadono anche i programmi per l’elaborazione elettronica. Si era visto come il diritto moderno divida sostanzialmente le creazioni intellettuali in due categorie: invenzioni e opere dell’ingegno. Vediamo come sono regolamentate quelle idee che ricadono nel primo gruppo.

Supponiamo che Alessio, un brillante studente di biologia, scopra una formula chimica che opportunamente sintetizzata, produce un farmaco in grado di guarire la varicella in 2 ore, anziché attendere tante settimane come accade attualmente. Trattandosi di qualcosa che rappresenta un progresso oggettivo per la collettività, che risolve un problema pratico per il bene di tutto, Alessio ha appena fatto una invenzione. A questo punto ha due possibilità: mantenerla segreta oppure offrirla al mondo, ricavandoci anche qualche bel soldino.

Un bene segreto non serve a nessuno

Nel primo caso, il diritto prevede una serie di tutele per l’autore, in capo al quale è riconosciuta la tutela morale (paternità) e quella patrimoniale entro certi limiti; come dicevo l’altra volta, il legislatore, pur garantendo la posizione di Alessio, ha deciso di non proteggerlo troppo: l’intento è quello di spingerlo a condividere la sua invenzione, affinché il beneficio sia di tutti. Resta inteso che se qualcuno gliela sottrae senza permesso, oppure un concorrente la sfrutta economicamente senza poterne provare la paternità, in questi casi Alessio è pienamente tutelato dalla legge. In tutti gli altri casi, se l’invenzione diventa di pubblico dominio, allora si considera un “bene non recuperabile”, disponibile oramai per la collettività, senza possibilità di risarcimento per Alessio.

Il brevetto, uno scambio equo

L’altra possibilità per Alessio è quella di recarsi al più vicino ufficio pubblico e brevettare la sua invenzione. L’idea alla base di questo istituto è semplice quanto geniale: tu ci dai la tua invenzione, che sin da subito diventa di pubblico dominio, e noi ti diamo un attestato secondo il quale per 20 anni tu sei l’unico che può far profitti su quello che hai inventato. Solo allo scadere dei 20 anni, ognuno potrà produrre versioni proprie della tua idea, e farne profitto a sua volta. Si tratta di uno scambio equo, perché favorisce sin da subito garanzie per le due parti: la collettività è in grado di studiare immediatamente l’idea, traendone spunto per altre, e l’inventore non teme nulla sia in senso morale che patrimoniale.

Le quattro condizioni del brevetto

Chiaramente non tutte le idee sono brevettabili, devono sussistere quattro condizioni specifiche:

  • novità: la soluzione presentata non deve essere stata già pubblicata da nessun’altra parte, in tutto il mondo (per il brevetto di stampo europeo; quello statunitense è meno restrittivo)
  • originalità: la soluzione non deve essere banale o evidente, se valutata da un esperto del settore; in altre parole deve aggiungere qualcosa di “concreto” a ciò che già si conosce
  • liceità: la soluzione non deve arrecare danno o sovvertire l’ordine pubblico (ma come hanno fatto a brevettare le pistole allora?) e non deve essere contraria al buon costume; uno strumento in grado di scassinare una cassaforte non è quindi brevettabile, a meno che tu non abbia un buon avvocato
  • concretezza: la soluzione deve risolvere un problema concreto nell’applicazione industriale

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